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Parafarmacie e servizi, FEF e MNLF: si alle proposte del sen. Mercatali

Pubblicato da Leonardo Marchitto su Novembre 29, 2008

il sen. Mercatali del PD

il sen. Mercatali del PD

La FEF (Federazione Esercizi Farmaceutici/Parafarmacie) e il MNLF (Movimento Nazionale Liberi Farmacisti) esprimono la loro soddisfazione ed appoggiano le proposte di emendamenti del Sen. Mercatali (PD) relative al ddl  AS 1082, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile in fase di discussione nelle commissioni congiunte giustizia e affari costituzionali.

Come è noto nel mondo farmaceutico l’articolo 9 del ddl in esame riporta delle norme per consentire alle farmacie pubbliche e private l’effettuazione di sevizi al cittadino quali:

  • l’assistenza domiciliare integrata per i pazienti
  • la collaborazione con il medico per il corretto uso dei farmaci
  • la prenotazione in farmacia di esami e visite presso strutture pubbliche e private
  • la partecipazione ad iniziative di educazione sanitaria
  • la partecipazione a campagne di prevenzione delle patologie a forte impatto sociale
  • l’ effettuazione di analisi di prima istanza

Per i servizi resi dalle farmacie sono previste delle forme di remunerazione legate ai risparmi previsti per il SSN per tali attività.

Gli emendamenti n° 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.10 in questione tendono a rendere possibile tali servizi anche nelle parafarmacie vista la presenza nelle stesse di un farmacista abilitato come nelle stesse farmacie.

L’approvazione di tali emendamenti renderebbe un servizio ai cittadini se si considera che:

  • aumenterebbe di circa 2500 (le parafarmacie attualmente presenti in Italia) i luoghi dove si potrebbe usufruire di tali servizi, che hanno bisogno di tempo e di professionisti sempre disponibili
  • potrebbe consentire una utile forma di competizione sui servizi disponibili in farmacia/parafarmacia entro parametri tecnici ben definite dalle autorità sanitarie

La FEF e il MNLF auspicano che altri senatori di maggioranza e opposizione facciano propri gli emendamenti del sen Mercatali con l’obiettivo, al di la degli schieramenti politici, di non discriminare nessun professionista e soprattutto di permettere a tutti i cittadini di usufruire di servizi sanitari importanti.

Dott. Leonardo Marchitto presidente FEF Marche

MNLF (Movimento Nazionale Liberi Farmacisti)

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Analisi tecnica del ddl Gasparri-Tomassini ovvero: i meandri dei cavilli spiegati e commentati

Pubblicato da Leonardo Marchitto su Settembre 26, 2008

Riceviamo dal MNLF (Movimento Nazionale Liberi Farmacisti) e volentieri pubblichiamo questa analisi tecnica dell’articolato del ddl Gasparri -Tomassini leggendola attentamente, con l’aiuto del testo del disegno di legge Gasparri-Tomassini è tutto molto chiaro:

LM

____________________________________

Il ddl Gasparri/Tomassini deve essere letto da un punto di vista tecnico intersecando gli articoli e i commi al fine di rendere visibile il risultato e i relativi provvedimenti che ne scaturiscono.

comma 6 – Art. 1 comma 8 – Art. 1 comma 9 – Art. 9 comma 1

Con queste indicazioni nella sostanza vengono introdotte le confezioni “starter”, ovvero confezioni con un numero limitato di unità posologiche (numero di compresse, supposte ecc. Es. Aspirina oggi in commercio da 10 cpr effervescenti, domani da 5 compresse) che sono vendibili al di fuori della farmacia senza la presenza del farmacista. L’AIFA stilerà una lista di principi attivi (quindi inferiore a quella relativa agli OTC e SOP attualmente vendibili fuori dalla farmacia) che potranno essere venduti in esercizi diversi dalle farmacie. In pratica questi farmaci potranno essere venduti non solo nei supermercati e posti direttamente negli scaffali per il self-service, ma potranno essere venduti praticamente in tutti gli esercizi, non esclusi bar (alcool- medicine) e tabaccherie (tabacco – medicine), nonché potranno essere venduti anche nei distributori automatici. E’ chiaro che i produttori non potranno mantenere lo stesso rapporto costo/numero di unità posologiche, e le confezioni starter avranno in proporzione al numero delle compresse o altro presente nella confezione un costo maggiore di quelle attualmente presenti nelle parafarmacie e supermercati.

L’art. 9 comma 1 toglie qualsiasi dubbio circa la sorte degli altri SOP e OTC attualmente dispensati alla presenza del farmacista sia nei supermercati che nelle parafarmacie: tutto ciò che non rientra nella lista stilata dall’AIFA non potrà essere venduto fuori dalla farmacia. Dall’elenco dei farmaci vendibili fuori dalla farmacia sono esclusi tutti quelli che hanno necessità di essere conservati in frigorifero (es. fermenti lattici) e quelli che hanno una validità inferiore a 18 mesi.

Art. 1 comma 2

Anche i presidi medico-chirurgici e gli alimenti speciali (es. prodotti per celiaci senza glutine o aproteici per neuropatici) a carico del SSN. Potranno essere venduti solo nelle farmacie. Attualmente in molte regioni tali prodotti possono essere venduti anche nelle parafarmacie con un rapporto d convenzione con l’A.S.L. questo per rendere più agevole il reperimento da parte dei cittadini ed innescare forme di concorrenza e quindi abbassamento del prezzo.

Art. 1 comma 11

L’unificazione del quorum tra i comuni di piccole e grandi dimensioni (oggi una ogni 5000 abitanti nei comuni al disotto dei 12500 abitanti e 1 ogni 4000 abitanti nei comuni al sopra dei 12500 abitanti) porterà all’apertura di pochissime farmacie, questo perché esistono già nel territorio italiane numerose farmacie sopranumerarie, ovvero farmacie aperte in deroga al criterio della popolazione o che continuano ad operare magari vi siano stati spostamenti della popolazione. Bene, queste farmacie attraverso una unificazione del quorum sarebbero riassorbite nel criterio della popolazione, quindi nessun nuovo esercizio verrebbe aperto. Da una nostra precedente indagine (in allegato), con un simulazione a quorum di 3800 abitanti (quindi ulteriormente inferiore a quello proposto) risultava che nei comuni con popolazione maggiore (metropoli) si sarebbero potute aprire appena 5 nuove farmacie, mentre nei comuni capoluogo di provincia (in allegato) si sarebbero potute aprire in totale 78 nuove farmacie. Mentre il risultato totale su tutto il territorio nazionale ( con quorum a 3800 abitanti) non più di 300 nuove farmacie, prendendo in considerazione anche quei comuni con popolazione esigua, dove molto probabilmente il concorso per l’assegnazione andrebbe deserto.

Art 1 comma 12

Mentre il decreto Bersani aveva ristretto il tempo necessario per ereditare una farmacia, quando i naturali eredi non hanno i titoli per diventare titolari, questo ddl lo allunga riavvicinando il termine (cinque anni) a quello precedente al provvedimento del luglio 2006.

Art. 1 comma 15

L’anzianità di servizio per poter partecipare ad un concorso per sedi farmaceutiche in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti viene differenziato da quello degli altri comuni, servono 5 anni d’iscrizione all’albo, come se una farmacia che opera in questi centri avesse modalità operative, tecniche e professionali diverse. Chiaro è l’intento di produrre nuove artificiose barriere.

Art. 1 comma 20 – Art. 1 comma 22 punto b), d), g)

Mentre si fa credere ai titolari di parfararmacia che il servizio prestato nei propri esercizi verrà valutato come quello di direttore di farmacia (due anni) nel concorso straordinario a cui non potranno partecipare i titolari di farmacia urbana (ma i loro figli sì, anche se soci della farmacia del padre), allo stesso tempo si permette la partecipazione dei titolari di farmacia a cui si assegna una valutazione del punteggio per i titoli maggiorato del 30 % del punteggio, con buona pace dei titolari di parafarmacia e di tutti i farmacisti non titolari che non potrebbero automaticamente vincere il concorso stesso. Inoltre appaiono di dubbia laicità rispetto alle norme costituzionali e a quelle del Trattato europeo sia il limite di quaranta anni per l’assegnazione delle farmacie rurali che quello dei sessantacinque anni per le altre farmacie. Il provvedimento di aumentare il punteggio del 30% a chi è titolare di farmacia rurale andrebbe sicuramente incontro al veto della Commissione Europea, questo perché semplicemente la farmacia rurale, così intesa come tipologia all’estero non esiste e di conseguenza i cittadini UE non italiani che volessero partecipare ad un concorso nel nostro Paese sarebbero svantaggiati in partenza al pari dei farmacisti non titolari. Dello stesso avviso è stato il Consiglio di Stato con un parere espresso su richiesta del Presidente della repubblica.

Art. 2 comma 6

Mentre oggi il titolare di una farmacia che si assenti per un periodo significativo deve nominare un direttore responsabile per il tempo necessario, con questo comma tale obbligo viene meno introducendo la responsabilità oggettiva del dipendente laureato che non viene risarcito per il compito svolto e contemporaneamente si trova con un carico di responsabilità maggiori da cui il titolare è affrancato. Con questo comma viene introdotta la “titolarità a distanza”, essendo praticamente possibile per il titolare di farmacia recarsi nell’esercizio per un numero di ore e giorni limitato.

Art. 3

Con questo articolo s’introduce la possibilità di aprire delle vere e proprie “filiali”, sedi farmaceutiche anche importanti (con 1200 abitanti si vive dignitosamente) sottratte ai concorsi ed assegnate alla farmacia più vicina. Non solo, la filiale potrebbe addirittura essere finanziata dal Comune con un contributo sino a 6000 euro!!!!

Art. 6

Appare quanto mai retorico parlare con questo articolo di libera scelta del cittadino.

Art. 8

A questo articolo bisogna fare molta attenzione perché conporterebbe sostanzialmente un aggravio sulla spesa sanitaria nazionale.

Si tratta di un articolo che cerca di riportare in farmacia privata farmaci che attualmente vengono distribuiti per il tramite delle Farmacie territoriali o ospedaliere del  SSN, così come avviene per le malattie rare, per la fibrosi cistica ecc. Secondo questo comma la distruibuzione ospedaliera dovrebbe essere un’eccezionalità o solo al momento della dimissione. ( In particolare il comma 1  il Decreto Lg.svo 124 art. 5, citato,  individua le malattie croniche, invalidanti e  rare che danno diritto all’esenzione);

Ancora più impatto ha il disposto del comma  2 del Disegno di  Legge di Tomassini  e Company in cui si dice che trascorsi 24 mesi dalla  immissione in commercio la distribuzione per conto deve cessare perché i prodotti devono rientrare nel normale circuito delle farmacie.

Basta guardare il PHT ( secondo il sole 24 0re  tutti ammontano a 2000) per capire che i prodotti di commercializzazione recente ( meno di 24 mesi )sono marginali, questo vorebbe dire  un notevole aggravio per le casse pubbliche.  Se a questo si aggiunge che nel comma 1 del Disegno si dice che le ASL devono provvedere a fare gli accordi con le farmacie private per la distribuzione per conto il cerchio si chiude.

Ricapitolando: la distribuzione diretta per malattie croniche e rare deve cessare e passare al normale circuito delle farmacie convenzionate

La distribuzione diretta deve  essere superata (  e limitata solo alla dimissione ) a favore della distribuzione per conto che diventa vincolante per tutte le ASL.

La distribuzione per conto non può comunque valere per farmaci in commercio da oltre 24 mesi!

Fornisco di seguito alcune informazioni ricavate dal sole 24 ore sanità ( 2-8 settembre)  in cui si dice ( pag16 ) che ” la Corte dei Conti arebbe rilevato mancati risparmi per 28 milioni nella distribuzione dei medicinali da parte delle ASL Liguri: a tanto ammonterebbe, secondo i magistrati, il risparmio ottenuto, dal 2000, se le Asl avessero privilegiato la distribuzione diretta al posto di quella ” in nome e per conto”così come sollecitato dalla regione. Sulla base di questi rilievi l’assessore alla sanità ligure ha riconfermato la distribuzione per conto ( abbassando  di 3 punti la remunerazione ai farmacisti, però poi nello stesso articolo parla di  6 euro a confezione al netto dell’IVA! invitando a potenziare la distribuzione diretta a tutte le ASL, sulla base di quello che fa l’ASL 1 di Imperia che dal 2002 distribuisce tutto in forma diretta ed è presa a modello in tutta italia….”

Con l’attuale sistema le ASL possono stabilire direttamente accordi con i produttori per farmaci ad alto costo, anche attraverso delle aste, poi questi farmaci vengono distribuiti direttamente o attraverso le farmacie a cui viene riconosciuto un contributo per l’atto della dispensazione. Con questo ddl tale processo sarebbe interrotto e le ASL dovrebbe concordare le modalità con le organizzazioni sindacali Federfarma, Assofarm, Famindustria ecc, alla faccia della concorrenza.

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Bersani a Ballarò accusa il ddl Gasparri sulle parafarmacie di essere anti-liberalizzazioni

Pubblicato da Leonardo Marchitto su Settembre 17, 2008

parafarmacie-rischio-chiusura-repubblica-sett-2008 

Bersani a Ballarò difende le parafarmacie

Bersani a Ballarò difende le parafarmacie

Interessante battibecco tra Bersani e Gasparri nella puntata di ieri sera a Ballarò dove

poche argomentazioni contro accuse Bersani

Gasparri: poche argomentazioni contro accuse Bersani

tra gli altri temi di attualità (Alitalia, scuola, ICI ecc…) si è parlato di parafarmacie e del ddl Gasparri-Tomassini.

Bersani, che ha dimostrato perfetta conoscenza della situazione, ha accusato Gasparri di proporre una controriforma nel settore dei farmaci dicendo…….”mentre io sono stato sempre a favore per un aumento del numero di farmaci vendibili nelle parafarmacie, aumentando così il ruolo dei parafarmacisti……tu (Gasparri ndr) fai una proposta che aumenta il monopolio delle farmacie….”

Gasparri lo ha interrotto dicendo “……ma se tu hai sempre voluto aiutare le Coop….!”

Bersani ha replicato “…e qui ti voglio Gasparri….tu non leggi neanche quello che scrivi!….Con la tua proposta di legge vuoi far ritornare il monopolio delle farmacie che sarebbero le uniche ad avere i laureati, vuoi eliminare il farmacista per la vendita dei farmaci da banco e cosi favorisci anche la Coop che licenzierà i farmacisti che ha assunto per poter vendere poche medicine senza ricetta e senza l’assistenza del farmacista….”

Gasparri non ha replicato……

Commento di ParafarmaciaNews: Bravo Bersani che ha capito esattamente il nocciolo del problema….., siamo d’accordo con lui…la Coop è avvisata……ma soprattutto è avvisata anche l’altra GDO quella vicina politicamente al centro destra che non ha mai investito nelle parafarmacie nei suoi supermercati, non ha assunto un solo farmacista……e pretende forse ora di vendere una manciata di farmaci da banco in confezione starter…….

Che ne pensate?

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Farmaci senza farmacista, pdl Gasparri-Tomassini:“supermonopolio” per farmacie, iperliberismo per i farmacisti rurali, caos per la distribuzione intermedia.Dai farmaci senza ricetta ai “farmaci da drogheria” (..pigliate tre pastiglie… pigliate tutta a scatola …siente a mme.. )”

Pubblicato da Leonardo Marchitto su Agosto 29, 2008

Renato Carosone "....pigliate na pastiglia siente a mme...pigliate tutta a scatola siente a mme"

Renato Carosone " ...pigliate tre pastiglie siente a mme.....pigliate tutta a scatola siente a mme..."

In fondo c’era d’aspettarselo se il ministro della Salute e Walfare Sacconi dice che “ non vede la necessità della presenza del farmacista nella distribuzione dei farmaci da banco” (alla faccia di quelli che studiano e insegnano nelle facoltà di Farmacia) qualcuno doveva pur tramutare in progetto di legge questa idea diciamo così “strana”.

L’accoppiata è composta da due senatori del PDL Gasparri e Tomassini (presidente della commissione Sanità Senato) che hanno presentato il pdl “ disposizioni…normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell’esercizio farmaceutico ” n° 863 del 1° luglio 2008.

Si tratta di 9 articoli, molto sibillini in pieno stile prima repubblica e forse frutto di accordi sottobanco tra GDO e Federfarma, con il silenzio complice della FOFI.

Gli articoli sono tutti indirizzati a:

1. rafforzare il monopolio delle farmacie sui farmaci, presidi e prodotti sanitari

2. distruggere la concorrenza delle parafarmacie, permettendo la vendita di farmaci senza ricetta anche in assenza del farmacista e di conseguenza mettere in difficoltà le farmacie rurali che sarebbero le più vulnerabili all’attacco di tabaccherie, spacci alimentari, bar, edicole……..

Ma vediamo nello specifico quali sono gli strumenti ipotizzati per l’attuazione di questo obiettivo.

1) Rafforzamento del monopolio delle farmacie su farmaci e prodotti sanitari

L’articolo 1 comma 1 parla chiaro “ …..la distribuzione sul territorio delle specialità medicinali è riservata alle farmacie aperte al pubblico……” cioè si ribadisce il monopolio tranne per i farmaci SOP e OTC (si veda il punto 2 successivo)

Il comma 2 dello stesso articolo crea la prima parte del “supermonopolio” per le farmacie e cioè “…la distribuzione dei presidi medico- chirurgici, prodotti sanitari, alimenti speciali e di ogni altro prodotto parafarmaceutico…. (che non hanno bisogno di ricetta medica in quanto non farmaci , per giustificarne l’erogazione da parte del SSN ..ndr) …. è riservata in via preferenziale alle farmacie……”

Ma perché? Quale è l’esigenza “sanitaria” di questo ulteriore supermonopolio?

Perchè non porre sullo stesso piano anche gli altri esercizi commerciali e parafarmacie da convenzionare con il SSN, come hanno già fatto per i prodotti per celiaci le regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli ed Umbria ?

Vediamo la seconda parte del “supermonopolio

L’articolo 1 comma 11 punto a) dice “ ..il numero delle farmacie è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 4000 abitanti………….nei centri abitati con popolazione residente superiore al 100.000 il numero delle autorizzazioni può essere aumentato del 10 %……….le regioni possono emanare norme che prevedano, per il 10 % delle farmacie istituite in deroga ai criteri di revisione ordinaria…….…il collocamento delle farmacie all’interno di grandi strutture commerciali con superfice di vendita superiore ai 10000 metri quadrati o con affluenza media superiore alle 5000 unità giornaliere…….”

Considerazioni:

a) norme farraginose quelle proposte, che ritoccano solo di poco la pianta organica in vigore (una farmacia ogni 5000 per comuni fino a 12.500 abitanti, per il resto una farmacia ogni 4000 abitanti) generano burocrazie regionali e una montagna di ricorsi, sospensive….. tanto che sono frequenti le sanatorie e il blocco ormai sistematico delle procedure di concorso per nuove farmacie………proprio quello che serve per garantire nei fatti il supermonopolio.

b) la frammentarietà delle norme proposte continua con la parte finale del comma 11 punto a)… vediamo in pratica come funzionerebbe il meccanismo aggiuntivo del 10 % di farmacie suppletive da aprire anche nei centri commerciali con superficie superiore a 10000 metri quadri.

Dal sito www.federdistribuzione.it che raggruppa le maggiori aziende della GDO si apprende che al 2007 in Italia sono presenti circa 112 ipermercati (con superficie superiore a 8000 metri quadri) quindi di cosa si parla? Praticamente di nulla…………… è una norma che non ha attinenza con la realtà delle cose, puro esercizio teorico, fumo negli occhi da esibire come concessioni “liberali” ai non esperti di settore farmaceutico e “far finta di cambiare tutto per non cambiare nulla”……

Anche se si volesse indicare in 8000 metri quadri il limite per l’istituzione di nuove farmacie nei centri commerciali…si tratterebbe alla fine di istituire farmacie (dopo trafila di leggi e delibere regionali) in una parte dei 112 ipermercati …( forse 20- 30 farmacie negli iper in tutta Italia !)

Come e chi definisce un “…affluenza media superiore alle 5000 unità giornaliere….” in un ipermercato? Lo misurano i funzionari delle ASL?

Continuiamo con la descrizione della terza parte del supermonopolio: il rafforzamento del criterio geografico della distribuzione territoriale a favore delle farmacie già aperte.

L’articolo 1 comma 11 punto b) dice “…. .la distanza minima da soglia a soglia misurata tra la via pedonale più breve tra le farmacie di uno stesso comune non può essere inferiore a 500 metri………nei centri con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti può essere ridotta sino a 300 metri……” (attualmente il limite è fissato a 200 metri o a 3000 metri se la farmacia è stata aperta con il criterio della distanza)…..

Una precisione maniacale, che a confronto i legislatori Bizantini erano dei campioni di liberalismo e semplicità……

2) distruggere la concorrenza delle parafarmacie e creare difficoltà ai farmacisti rurali, permettendo la vendita di farmaci senza ricetta anche in assenza del farmacista.

L’articolo 1 comma 5 recita “…….per i farmaci non soggetti a prescrizione medica attualmente suddivisi in farmaci da banco (OTC) e farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) è prevista una ulteriore categoria che comprenda i farmaci previsti dal comma 6…….

Il comma 6 indica sostanzialmente le modalità con cui va definita la lista di questi fantomatici farmaci del comma 6 appunto (i farmaci da drogheria?)

Il comma 6 continua “ ……possono essere venduti……….senza obbligo della presenza di un farmacista……”

Un articolato iperliberista, senza senso, che ad un’analisi attenta determinerebbe nei fatti:

a) la distruzione e chiusura delle parafarmacie ma anche l’erosione dei fatturati delle farmacie rurali già in difficoltà e più sensibili alla concorrenza di tabaccai (accoppiata farmaci-sigarette), edicole, spacci alimentari e bar (accoppiata farmaci-alcool, Happy hours “Alkaseltzer”? )

b) difficoltà, per la distribuzione intermedia dei medicinali, che si è appena riorganizzata per la distribuzione capillare e quotidiana a farmacie e parafarmacie e che dovrebbe servire, pena un probabile ricorso antitrust, anche la miriade di nuovi punti vendita prima citati. Una stima? I tabaccai in Italia sono circa 48000 (fonte FIT Federazione Italiana Tabaccai, www.tabaccai.it ) se si considera un 10 % dei negozi siamo già a 4800 potenziali punti vendita……se si sommano anche % minime ricavate per edicole, spacci alimentari e i bar……….ci sono i numeri per far collassare da un giorno all’altro la distribuzione intermedia dei farmaci che invece tende ad una semplificazione e standardizzazione massima.

c) ultimo, ma non meno importante, acquisti di prodotti senza indicazioni e consigli di esperti per l’uso di farmaci, si consideri che nei farmaci da banco sono presenti prodotti a base di cortisonici, antibiotici, antimicotici, antivirali, spasmolitici, anestetici locali, prodotti per bambini e lattanti……cosa potranno rispondere i futuri venditori dei “farmaci da drogheria” ad una richiesta di modalità di assunzione dei farmaci che vendono?

Forse risponderanno imitando Renato Carosone “…..pigliate ‘na pastiglia siente a mme …..,pigliate due pastiglie, pigliate tre pastiglie… pigliate tutta a scatola …siente a mme …..”

Leonardo Marchitto

vedi testo progetto di legge

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